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sabato 14 febbraio 2009

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LE PRIMARIE DEL PD IN TOSCANA


Articolo 4
(Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti)

1. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.

2. È ammessa l’affissione in luoghi pubblici esclusivamente di manifesti 70x100 o locandine, diretti a promuovere la candidatura o le iniziative di singoli purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. La propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero la stampa di materiale informativo è sempre consentita, nel rispetto della normativa generale applicabile.

4. A tutti i mezzi di propaganda di cui al presente regolamento si applicano in ogni caso i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché le disposizioni poste a tutela dei dati personali e della vita privata delle persone.

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